Partito Comunista Internazionale

Non basta essere antilegalitari per stare nel campo comunista

Categorie: Party Doctrine, PCd'I

Questo articolo è stato pubblicato in:

Il brano che segue sintetizza in quale considerazione il partito comunista deve tenere tutti gli altri partiti che pur si richiamano al proletariato ed anche quelli che si definiscono «rivoluzionari» e «antilegalitari». Tutti questi partiti, per il solo fatto di non propugnare la «dittatura del proletariato» stanno in un certo senso sul terreno «borghese». Questa intransigenza non porta alla conclusione che il partito comunista neghi le iniziative che questi partiti possono prendere nel fuoco della lotta, per richieste della massa lavoratrice; ma, al contrario, il partito giunge ad una «utilizzazione» di queste iniziative in maniera coerentemente rivoluzionaria, sottolineando che devono essere perseguite «attraverso l’azione diretta», premendo su partiti e Stato, in modo del tutto indipendente. Questo ricordiamo, come inciso nella più vasta questione della tattica, a mo’ di precisazione, nel caso in cui i raddoppiatori di turno rivendichino credenziali di «sinistra» per il solo fatto di non negare le lotte operaie. Il che è troppo poco.

* * *

«L’attitudine, l’attività di opposizione politica del Partito comunista non sono un lusso dottrinale, ma, come vedremo, una condizione concreta del processo rivoluzionario.

Infatti attività di opposizione vuol dire costante predicazione delle nostre tesi della insufficienza di ogni azione di conquista democratica del potere e di ogni lotta politica che voglia tenersi sul terreno legale e pacifico, fedeltà ad essa nella critica continua e nella divisione di responsabilità dall’opera dei governi e dei partiti legali, formazione, esercitazione e allenamento di organi di lotta che solo un partito antilegalitario come il nostro può costruire, fuori e contro il meccanismo che è quello della difesa borghese.

Metodo questo che è teorico per quel tanto in cui la coscienza teorica è indispensabile sia posseduta da una minoranza dirigente ed è organizzativo nella misura in cui la maggior parte del proletariato non è matura per una lotta rivoluzionaria; si provveda alla costituzione e alla istruzione dei quadri dell’esercito rivoluzionario.

Sotto questo aspetto, noi, fedeli alla più fulgida tradizione della Internazionale Comunista, non giudichiamo i partiti politici col criterio col quale è giusto giudicare gli organismi economici sindacali, cioè secondo il campo di reclutamento dei loro effettivi, e la classe su cui tale reclutamento si compie, bensì col criterio delle loro attitudini verso lo Stato e il suo meccanismo rappresentativo.

Un partito che si chiude volontariamente nei confini della legalità, ossia non concepisce altra azione politica che quella che si può esplicare senza uso di violenza civile nelle istituzioni della costituzione democratica borghese, non è un partito proletario, ma un partito borghese, e in un certo senso basta per dare questo giudizio negativo il solo fatto che un movimento politico (come quello sindacalista o anarchico) pur ponendosi fuori dei limiti della legalità rifiuta di accettare il concetto della organizzazione statale della forza rivoluzionaria proletaria, ossia della dittatura. Non vi è qui che la enunciazione della piattaforma difesa dal nostro partito – fronte unico sindacale del proletariato, opposizione politica incessante verso il governo borghese e tutti i partiti legali.

Non vogliamo però tacere che se la collaborazione parlamentare e governamentale sono escluse completamente dal momento che si adotta una tale piattaforma, non si rinunzia però, ad una utilizzazione molto migliore e meno arrischiata di quelle rivendicazioni che le masse sono portate a portare come richieste al potere dello Stato o ad altri partiti, in quanto si possono indipendentemente sostenere come risultati da raggiungere attraverso l’azione diretta, la pressione dall’esterno e la critica stessa della politica del Governo e di tutti gli altri partiti, attraverso l’esperimento di essa.

(Ordine Nuovo – Anno II – n. 24 – Torino – 24 gennaio 1922)».