“Integrazione” sindacale
Categorie: Italy, Union Question
Questo articolo è stato pubblicato in:
La legge 20 maggio 1975, la cosiddetta legge «sulla garanzia del salario» è entrata in vigore il 6 giugno scorso.
Il significato di questa legge va al di là del testo e assume importanza politica di fondo, sebbene le significazioni di fatto siano operanti da tempo.
I provvedimenti previsti dalla legge sono di natura economica e di natura procedurale. Quelli economici consistono nell’aumento della misura dell’integrazione salariale in ragione dell’80 per cento della retribuzione globale, nella pensionabilità del periodo integrato, nell’assistenza sanitaria durante tale periodo, nella durata del periodo d’intervento della Cassa integrazione, che per l’ordinaria è previsto in un «periodo massimo di tre mesi continuativi», prolungabile a 12 mesi «in casi eccezionali», e per quella straordinaria «è ammesso nel limite massimo di sei mesi», prolungabile a 12 mesi in caso di «ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale».
Salta agli occhi il carattere demagogico del provvedimento: come finanziare per 12 mesi eventuali la massa crescente degli operai in integrazione, quando lo Stato concorre con miseri 20 miliardi a fronte di una previsione di spesa di circa 1400 miliardi, riferiti ai soli 700 mila operai attualmente sospesi? Lo Stato non può erogare somme che non esistono. Non gli resta che negare il prolungamento a 12 mesi e contemporaneamente giocare sulle anticipazioni che le aziende si vedono costrette a fare agli operai, se disporranno di mezzi. Infine cesserà ogni erogazione della Cassa e gli operai riceveranno il sussidio ridotto al 60 per cento della indennità di disoccupazione per tre mesi, finché l’apposito fondo disporrà di denaro. E questo senza portare in conto la crisi di sottoproduzione già in atto.
Ed ora l’aspetto procedurale, nella cui efficacia lo Stato fa grande assegnamento e che assieme a quello economico svela il reale significato della legge in questione. Il testo stabilisce che (art. 5) «Quando vi sia sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procederà a richiesta dell’imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente (cioè: rappresentanti sindacali aziendali o organizzazioni sindacali di categoria»), ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro». Che significa «esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione dell’orario di lavoro»? Gli operai a mezzo dei loro rappresentanti sindacali, preso atto che l’azienda deve ridurre l’orario di lavoro, devono stabilire assieme alla direzione padronale quanto dovrà durare la sospensione, per quanti operai e per quante ore settimanali oltre le sedici. E se sorge un conflitto tra le parti, al solito lo dirime la Magistratura del Lavoro cioè il funzionario statale. Primo importante punto: lo Stato tenta in tal modo di controllare per mezzo dei sindacati che vi siano giustificati e provati motivi di ricorrere alla Cassa integrazione, da un lato, dall’altro sottopone gli operai ad avallare le decisioni sospensive in virtù dell’assenso dei sindacati. Inoltre l’azienda scarica sui sindacati la spinosa questione di chi deve lavorare e quanto che per esperienza si trasforma sempre in una questione di lana caprina e contribuisce a dividere gli operai all’interno dell’azienda. E quando cessa il periodo di sospensione e non è possibile riprendere l’attività? I sindacati verranno chiamati a prendere atto che non c’è nulla da fare e si faranno portavoce presso gli operai dell’impossibilità a proseguire il lavoro. Le castagne dal fuoco le fanno levare ai bonzi. È un grosso rischio, che i rappresentanti sindacali si svergognino presso i lavoratori. La contropartita allora è che a questi sia data una autorità d’intervento legalmente prevista. Lo sanziona appunto l’art. 5 della legge citata, diffondendosi successivamente sui tempi, le modalità di tale intervento. Tutto in perfetta regola con la legge statale, finalmente! Quando gli operai, senza speranza, non ne vorranno sapere di abbandonare il lavoro, si troveranno il bonzetto o il bonzone, legale stipulatore dell’accordo, a difendere gli interessi della azienda non fosse altro che per difendere se stesso e la sua innominabile categoria di galoppini statali.
Da un punto di vista reale sindacati e direzioni aziendali è da un pezzo che navigano di conserva per le identiche finalità: le maggiori glorie della nazione. E i più intelligenti tra gli imprenditori non muovono un dito senza consultare ed ottenere il placet dei bonzi.
Non è ancora il riconoscimento giuridico pieno, il timbro dello Stato su tutti gli atti sindacali. Ma il fatto che il Governo discuta con le centrali federali i nodi strutturali della economia, come gli investimenti e la programmazione, l’assetto dell’occupazione e lo stato generale dell’economia, i livelli salariali, costituisce la realizzazione di una funzione tipica e propria del sindacalismo fascista. Così pure la cosiddetta «partecipazione» nelle più disparate forme di «cogestione», «autogestione», «controllo», ecc.: imbrigliare i proletari nei limiti dell’impresa, imbrogliarli con lo slogan: anche tu, operaio, compagno, sei parte dell’azienda!
Conclusione pratica: gli operai verranno invitati sindacalmente dal padrone a lasciare il lavoro in attesa di tempi migliori, consenziente il bonzo tricolore.
È la strada per la trasformazione graduale e indolore (democratica, ecco!) del sindacato in organo aziendale, in basso, e in organo statale, in alto. È la realizzazione di ben altra integrazione, l’integrazione del sindacato nel regime legale capitalistico.
Non basta allora che i lavoratori, per difendere il lavoro, il pane, la pelle, vibrino legnate sui padroni, devono distribuirne pari dose anche sul loro cosiddetto rappresentante sindacale ufficiale. È quello che dovrà avvenire quando la misura sarà colma, se il sangue non è andato in acqua.