Statuti Provvisori
Categorie: Party Theses
Traduzioni disponibili:
- Tedesco: Provisorische Statuten
- Inglese: Provisional Rules
- Spagnolo: Estatutos Provisionales
- Italiano: Statuti Provvisori
- Olandese: Provisionele Regels
- Rumeno: Statutul general al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor
- Russo: Временный устав Товарищества
Considerando
Che l’emancipazione della classe operaia dev’essere opera dei lavoratori stessi; che la lotta della classe operaia per l’emancipazione non deve tendere a costituire nuovi privilegi e monopoli di classe, ma a stabilire per tutti diritti e doveri eguali e ad annientare ogni predominio di classe;
Che la soggezione economica del lavoratore nei confronti dei detentori dei mezzi di lavoro, cioè delle fonti della vita, è la causa prima della schiavitù in tutte le sue forme, di ogni miseria sociale, di ogni pregiudizio spirituale e di ogni dipendenza politica;
Che l’emancipazione economica della classe operaia è di conseguenza il grande scopo al quale ogni movimento politico è subordinato come mezzo;
Che tutti i tentativi rivolti a questo scopo fino ad oggi sono falliti per mancanza di solidarietà tra le diverse branche di lavoro di ogni paese e per l’assenza di un’unione fraterna fra le classi lavoratrici dei diversi paesi;
Che l’emancipazione della classe operaia, non essendo né un problema locale né nazionale, ma sociale, abbraccia tutti i paesi nei quali esiste la società moderna, e per la sua soluzione dipende dal concorso pratico e teorico dei paesi più progrediti;
Che il movimento rinnovantesi al presente della classe operaia nei paesi più industriali d’Europa, mentre fa nascere nuove speranze, in pari tempo costituisce un solenne avvertimento contro una ricaduta negli antichi errori e la spinge a congiungere immediatamente i movimenti ancora isolati; Per queste ragioni
I sottoscritti membri del Comitato, eletto il 28 settembre 1864 nell’assemblea pubblica al St. Martin’s Hall di Londra, hanno preso le misure necessarie per fondare l’Associazione internazionale degli operai.
Dichiarano
Che questa Associazione internazionale e tutte le società e gli individui che vi aderiscono riconosceranno come regola della loro condotta tra loro e nei confronti di tutti gli uomini, senza distinzione di colore, di fede o di nazionalità: verità, giustizia, moralità.
Considerano
Come un dovere per ogni individuo richiedere, non soltanto per sé stesso, ma per tutti, i diritti dell’uomo e del cittadino. Nessun diritto senza doveri, nessun dovere senza diritti.
E in questo spirito hanno elaborato i presenti statuti provvisori dell’Associazione Internazionale:
1. La presente associazione è fondata per costituire un centro di collegamento e di cooperazione tra le società operaie esistenti nei diversi paesi, che aspirino al medesimo scopo, e cioè: il mutuo soccorso, il progresso e l’affrancamento completo della classe operaia.
2. La denominazione della società è: Associazione internazionale degli operai.
3. Nel 1865 avrà luogo in Belgio un Congresso operaio generale. Esso sarà formato dai delegati di tutte le società operaie, che nel frattempo avranno aderito all’Associazione internazionale degli operai. Il Congresso proclamerà di fronte all’Europa le aspirazioni comuni della classe operaia; stabilirà gli statuti definitivi dell’Associazione internazionale, esaminerà i mezzi necessari per la sua opera coronata da successo e nominerà il Consiglio centrale dell’associazione. Il Congresso generale dovrà riunirsi una volta all’anno.
4. Il Consiglio centrale ha la sua sede a Londra e sarà composto da operai appartenenti ai diversi paesi rappresentati nell’Associazione internazionale. Conferirà fra i suoi componenti i posti necessari per la gestione, come quello del presidente, del tesoriere, del segretario generale, dei segretari corrispondenti per i diversi paesi, ecc.
5. Ai suoi raduni annuali, il Congresso riceverà un rapporto pubblico del Consiglio centrale. Il Consiglio centrale appena nominato dal Congresso annuale ha il potere di cooptare nuovi membri. In caso d’urgenza, il Consiglio centrale potrà convocare il Congresso prima del termine annuale regolamentare.
6. Il Consiglio centrale opera come agenzia internazionale tra le diverse società concorrenti, in modo tale che gli operai di un paese siano continuamente informati sui movimenti della loro classe in tutti gli altri paesi; che contemporaneamente e sotto una comune direzione venga compiuta un’inchiesta sulla condizione sociale dei diversi paesi dell’Europa; che le questioni di interesse generale, proposte da una società, vengano accolte da tutte le altre e che in caso di necessità di interventi pratici immediati, come per esempio in caso di dissensi internazionali, le società collegate possano agire simultaneamente e in modo uniforme. Ove sia opportuno, il Consiglio centrale prenderà l’iniziativa di proposte da sottoporre alle diverse società nazionali o locali.
7. Poiché da un lato il successo del movimento operaio in ciascun paese non può venire assicurato se non attraverso la forza risultante dall’unione e dall’associazione, mentre d’altro lato l’efficacia del Consiglio centrale internazionale dipende specialmente dal fatto che esso ha rapporti con pochi centri nazionali delle società operaie invece che con un gran numero di società locali piccole e sconnesse, i membri dell’Associazione internazionale dovranno usare tutte le loro forze per riunire le società operaie disperse dei loro rispettivi paesi, in corpi nazionali, rappresentati da organi nazionali. Si comprende naturalmente che l’applicazione di questo articolo dipenderà dalle leggi particolari di ogni paese e che, senza tener conto degli ostacoli legali, nessuna società locale indipendente è esclusa dalla corrispondenza diretta con il Consiglio centrale londinese.
8. Fino alla riunione del primo congresso, agirà il Comitato eletto il 28 settembre 1864 come Consiglio centrale provvisorio, opererà per far stringere legami fra le società operaie dei diversi paesi, farà aderire proseliti del Regno Unito, farà i passi preparatori per la convocazione del congresso e discuterà con le società nazionali e locali le questioni fondamentali, che dovranno essere poste a detto congresso.
9. Cambiando di abitazione da un paese all’altro, ciascun membro dell’Associazione internazionale riceverà l’appoggio fraterno degli operai aderenti.
10. Per quanto unite da un legame eterno di fraterna cooperazione, le società operaie, che aderiscono all’Associazione internazionale, manterranno intatta la loro organizzazione presente.