Il programma dei commissari di reparto
Categorie: Italy, Party History
Premesse
II presente programma è stato votato dalla prima assemblea quasi generale dei Commissari di fabbrica di Torino. Esso più che programma, vuol essere l’esposizione dei concetti che informano il sorgere della nuova forma di potere proletario, esposizione a scopo propagandistico, e per fissare una piattaforma di discussione con gli organismi proletari precedentemente sorti.
Questa prima assemblea non si arroga quindi il diritto di formulare un programma definitivo, perché esso è programma di lavoro rivoluzionario, e deve quindi essere aperto a continua e anche radicale innovazione. Deve invece servire, ad avviare in Italia l’esperimento pratico della realizzazione della Società Comunista.
L’arrogarsi tutti i diritti è proprio dei primi arrivati; così fanno alcuni di quegli uomini che vogliono impersonificare in se stessi la vita dei Sindacati, e che vorrebbero da tutti accettato il concetto che il Sindacato può con le sue mansioni riempire tutta la vita sociale.
Noi con la realtà del nostro potere e delle nostre funzioni, siamo una prima negazione di questa teoria; che non è negazione teorica, non costruzione artificiale di mente umana: il nostro potere è sorto per spontanea volontà del proletariato dell’officina, stanco di dover sottostare, in piena predicazione democratica, a una disciplina e alla formulazione dei concetti direttivi senza voce in capitolo, e di dovere continuamente diffidare nella tema che per tendenze o fallire di uomini, lo si porti su una strada diversa da quella rivoluzionaria.
È per questa reazione spirituale che i Commissari sorgono universalmente in tutte le Nazioni. Il sorgere dei Commissari dimostra che il trattare i prezzi nel campo della concorrenza borghese, e l’amministrare i mezzi di produzione e le masse d’uomini sono due funzioni distinte. La prima ha uno scopo che si può dire commerciale, e che consiste nell’avvalorare, su un dato mercato borghese, il lavoro di una categoria, per venderlo a maggior prezzo (funzione esercitata dai Sindacati); mentre la seconda ha lo scopo potenziale di preparare uomini, organismi e concetti, con una continua opera prerivoluzionaria di controllo, perché siano pronti a sostituire l’autorità padronale nell’impresa, a inquadrare in una nuova disciplina la vita sociale; è questa la funzione dei Commissari che per il meccanismo stesso di formazione, rappresentano il più democratico dei poteri. Allo scopo appunto di fissare in limiti precisi di lavoro e di potere queste due funzioni il programma è stato fatto precedere da una dichiarazione di princìpi fondamentali.
L’esempio del funesto contrasto tra dirigenti Sindacali e potere dei Consigli in Ungheria ci ha spinti a tentare di prevenire il ripetersi del fatto nella rivoluzione italiana fissando i rapporti fra le due funzioni, e fissando a ogni funzione quei compiti che la sua costituzione, il suo principio informativo, e il suo esercizio quotidiano le assegna.
Il principio del mandato democratico deve prevalere in ogni potere: gli eletti non devono essere altro che esecutori della volontà della massa; e questo principio è veramente realizzato dai Commissari.
Il suffragio in questo sistema non è ancora universale, e ciò per ragioni contingenti, esiste ancora una borghesia con numerosi servi; esistono ancora dei proletari non coscienti disorganizzati, che se possono e devono avere il diritto al voto per esercizio della loro volontà, non devono avere il diritto alla candidatura: a essere cioè investiti di un’autorità che deve controllare i Sindacati, di cui essi non hanno coscienza, e la vita sociale che essi non capiscono.
Ma i Commissari, appunto perché eletti da tutti i proletari, sono un potere sociale, e perché sono degli organizzati eletti da tutti i proletari (che come coscienti si impongono indubbiamente alla massa) possono rappresentare la volontà degli organizzati stessi nelle organizzazioni. Il programma, ripetiamo, non deve e non dovrà mai essere definitivo. Successive assemblee regionali e quindi Nazionali dovranno continuamente rivederlo, svolgendo i concetti in esso contenuti.
Intanto per la sua diffusione e la sua discussione l’assemblea dei Commissari ha votati i seguenti ordini del giorno:
«1 I Commissari di fabbrica di Torino nell’assemblea tenuta il 31 Ottobre 1919, hanno formulato l’unito programma sul potere dei Commissari e dei Consigli; deliberando quindi:
a) di chiederne la pubblicazione su tutti i quotidiani e periodici proletari,
b) di diffonderlo in tutte le fabbriche d’Italia,
c) di comporre delle Commissioni di industria formate dalle antiche Commissioni Interne, per studiarne l’applicazione nelle varie Industrie,
d) di farlo discutere ed eventualmente accettare da tutte le organizzazioni e le cooperative che si mantengono sul terreno della lotta di classe.
2 L’Assemblea dei Commissari di fabbrica di Torino delibera di riunire un’assemblea regionale, appena i Commissari saranno sorti nella regione, per rivedere il programma e preparare un primo congresso regionale o Nazionale».
Dichiarazioni di principio
1 – I Commissari di fabbrica sono i soli e veri rappresentanti sociali (economici e politici) della classe proletaria, perché eletti a suffragio universale da tutti i lavoratori sul posto stesso di lavoro. Nei diversi gradi della loro costituzione i Commissari rappresentano l’unione di tutti i lavoratori quale si realizza negli organismi di produzione (squadra di lavorazione – reparto – officina – unione delle officine di una determinata industria – unione degli stabilimenti di produzione di una città – unione degli organismi di produzione dell’industria meccanica ed agricola di un distretto, di una provincia, di una regione, della nazione, del mondo) dei quali i Consigli e il sistema dei Consigli rappresentano il potere e la direzione sociale.
2 – Gli operai uniti nel sistema dei Consigli riconoscono l’utilità dei Sindacati di mestiere e di industria nella storia della lotta di classe e la necessità che essi continuino nella loro funzione di organizzare le singole categorie dei lavoratori per ottenere miglioramenti di salario e di orario fino a quando permane la concorrenza nel mercato del lavoro così come è costituito in regime capitalista. Riconoscono nei Sindacati una indispensabile forma di organizzazione perché essi rappresentano l’unione superiore dei lavoratori aventi uguali interessi individuali prodotti dall’esercitare le stesse funzioni nell’ordine della produzione capitalistica. Sostengono che nei Sindacati devono essere organizzati tutti gli operai.
3 – Le direttive del movimento operaio devono nascere direttamente dagli operai organizzati sui luoghi stessi di produzione, ed esprimersi per mezze dei Commissari di Fabbrica.
I Sindacati di mestiere e di industria, dovranno continuare nella loro attuale funzione che è quella di contrattare per la collettività cogli organi padronali buone condizioni di salario, di orario e di regolamenti di lavoro per intere categorie, dedicando tutta la competenza acquisita nel passato di lotta alla preparazione di concordati chiari, perspicui che veramente rispecchino le necessità attuali del lavoro e della psicologia degli operai dì fabbrica.
I Consigli incarnano invece il potere della classe lavoratrice organizzata per officina, in antitesi con la autorità padronale che si esplica nell’officina stessa; socialmente incarnano l’azione di tutto il proletariato solidale nella lotta per la conquista del potere pubblico, per la soppressione della proprietà privata.
4 – Gli operai organizzati nel seno dei Consigli accettano senza discussione che la disciplina e l’ordine dei movimenti economici, parziali o collettivi, sia fissata dai Sindacati quando però le direttive dei Sindacati siano date dai Commissari di fabbrica come rappresentanti della massa lavoratrice. Respingono come artificiale, parlamentaristico e falso ogni altro sistema che i Sindacati vogliano seguire per interrogare la volontà delle masse organizzate. La democrazia operaia non si basa sul numero e sul concetto borghese di cittadino, si basa sulle funzioni di lavoro, sull’ordine che la classe lavoratrice assume naturalmente nel processo di produzione industriale professionale e nelle fabbriche.
5 – I Commissari di fabbrica si proclamano disposti ad affrontare qualunque resistenza tendente ad impedire ai loro organismi specifici il diritto di controllo nella vita interna degli organismi proletari professionali nelle fabbriche.
6 – I Commissari si impegnano ad esercitare tutta la loro attività di propaganda affinché si ottenga la fusione in un unico Sindacato Nazionale di tutte le Organizzazioni di una stessa categoria non confederate, ma che agiscono sulla linea della lotta di classe per i fini della Rivoluzione Comunista. Tutti i Sindacati di mestiere e di industria del proletariato italiano dovranno aderire alla Confederazione Generale del lavoro. I Commissari fanno appello a tutti i compagni di lavoro che li hanno votati con coscienza comunista affinché vogliano esplicare tutta l’opera di persuasione individuale per rafforzare le organizzazioni in cui sono inscritti. Se i lavoratori hanno raggiunto veramente, come essi dichiarano, la piena maturità della coscienza classista, essi devono persuadersi della necessità di costruire una sola, grande Unione di tutte le forze proletarie italiane. Essi devono partecipare con maggiore attività alla vita dei Sindacati, imporvi i concetti che animano il sistema dei Consigli, lavorare affinché siano eliminate tutte le difficoltà che oggi si oppongono all’unità proletaria. Quando nelle varie organizzazioni oggi dissidenti i lavoratori avranno portato lo stesso spirito di conquista e lo stesso desiderio di autogoverno e di potere proletario che anima ii sistema dei Consigli, la fusione di queste Organizzazioni non sarà più che una semplice pratica di ordinaria amministrazione. I Commissari invitano invece i compagni di lavoro a staccarsi da quegli organismi che sono retti su principi o religiosi, o nazionalistici, estranei assolutamente alle funzioni e ai compiti delle Organizzazioni operaie.
7 – L’assemblea di tutti i Commissari delle officine torinesi afferma con orgoglio e sicurezza che la loro elezione e il costituirsi del sistema dei Consigli rappresenta la prima affermazione concreta della Rivoluzione Comunista in Italia. Si impegna di dedicare tutti i mezzi a disposizione dei Commissari singoli e del sistema dei Consigli per ottenere che il sistema dei Consigli Operai, basati sui Commissari eletti per reparto e per squadra di lavorazione, si diffonda irresistibilmente in tutta Italia, e possa, nel più breve tempo possibile, essere convocato un Congresso Nazionale dei delegati operai e contadini di tutta Italia.
Regolamento generale
Nomina e poteri dei Commissari
1 – I Commissari sono nominati per reparto di fabbrica, a seconda delle squadre di lavorazione; il loro numero, fissato ora provvisoriamente dalle Commissioni Interne, sarà stabilito definitivamente dal Consiglio di Fabbrica, che farà il rilievo esatto delle lavorazioni. Le assemblee dei Consigli fisseranno la proporzionalità tra il numero degli operai e il numero dei candidati.
Il personale amministrativo e direttivo, sarà distinto nelle seguenti specialità: Ingegneri – Capi tecnici – Disegnatori – Segretari di reparto – Impiegati dell’Amministrazione interna – Impiegati del servizio commerciale – Impiegati del Servizio Contabilità e Cassa – Impiegati dei servizi ausiliari. Il rilievo esatto delle specialità di questa parte dell’attività di produzione, sarà fissato dalle assemblee di fabbrica.
2 – Sono elettori tutti i proletari della fabbrica, manuali e intellettuali.
3 – Sono eleggibili gli organizzati di qualunque Sindacato che sia sulle direttive della lotta di classe. Il Commissario revocato è ineleggibile per tre assemblee di seguito; il suo diritto di candidato è sospeso quindi per una elezione.
4 – Le prime elezioni sono indette dalle Commissioni Interne vecchio tipo. Le Commissioni elette durano in carica normalmente per SEI mesi: durante questo periodo possono rinnovarsi parzialmente (in alcuni reparti) o totalmente in tutta la fabbrica per la dimissione dei Commissari. Alla assemblea dei Commissari scaduti spetta di fissare le norme per la indizione delle nuove elezioni, fermi restando i principi generali.
5 – Il Commissario deve continuamente godere la fiducia degli elettori: esso è quindi revocabile in ogni istante. Se risulta sconfessato da almeno la meta più uno dei suoi elettori o dalla maggioranza della assemblea di fabbrica, il Commissario ha il dovere di farsi rivedere il mandato. L’assemblea di fabbrica rifiuta il diritto di rappresentanza al Commissario che, trovandosi in queste condizioni, non si è fatto riconfermare il mandato.
6 – Le votazioni devono farsi a scheda chiusa nelle ore di lavoro. Lo scrutinio deve essere pubblico e immediato con immediata proclamazione. Il nome del candidato sulla scheda deve essere scritto a mano. Durante la votazione nessun lavoratore di altro reparto deve entrare nel reparto. La votazione deve essere rinnovata alla presenza del Segretario del Consiglio, se il risultato e la sua validità sono dubbi.
7 – Il Consiglio di fabbrica dovrà essere riunito almeno due giorni dopo le elezioni. Temporaneamente il Consiglio si convocherà nei locali del più vicino Circolo Socialista. Quando i Consigli si saranno affermati nella fabbrica, l’assemblea dovrà essere tenuta nella fabbrica stessa. Le norme per la convocazione del Consiglio dovranno essere fissate dal Consiglio stesso.
8 – Il Commissario ha un duplice compito: a) Commissario degli organizzati del suo reparto per il controllo della organizzazione di categoria cui è inscritto; b) Commissario di tutti gli operai del suo reparto per la loro difesa economica e per la loro azione sociale.
9 – Nel Consiglio di Fabbrica i Commissari rappresentano quindi tutto il proletariato della fabbrica. Essi scelgono nel loro seno il Comitato Esecutivo di fabbrica, al quale danno mandato esecutivo nella fabbrica stessa e rappresentativo nelle assemblee dei Consigli.
10 – Nell’assemblea generale di tutti i Commissari locali, i Commissari rappresentano invece gli interessi della loro categoria e della produzione locale.
11 – Nelle assemblee di tutti i Comitati Esecutivi del luogo, i delegati rappresentano invece gli interessi di tutto il proletariato delle fabbriche e della produzione nella vita sociale.
12 – I Commissari di tutto un distretto inscritti a uno stesso Sindacato di mestiere o di industria, si riuniranno in assemblee di mestiere e di industrie. Le assemblee nomineranno nel loro seno il Comitato Esecutivo della Sezione locale del Sindacato.
Commissari e Sindacati
13 – Le assemblee di categoria sono convocate per iniziativa dei Commissari rappresentanti un decimo degli inscritti o dal Consiglio della Sezione. Esse devono essere automaticamente convocate per ogni movimento di categoria.
14 – I segretari delle Sezioni sindacali amministrativi e propagandisti, debbono esser fomiti di indubbia capacità nel condurre le trattative con gli organi padronali, e devono essere considerati esecutori della volontà degli operai organizzati che si esprime nel Sindacato e nel Consiglio di Fabbrica. Essi sono responsabili dinnanzi ai Comitati Esecutivi.
15 – La compilazione dei concordati e le trattative con gli organismi padronali sono delegate ai Segretari stessi assistiti da rappresentanti dei Comitati Esecutivi.
La convalidazione dei patti economici riguardanti la categoria è fatta dalla assemblea di categoria.
Nessun patto può essere valido prima.
16 – Prima di sottoporre un concordato all’approvazione dell’assemblea il concordato deve essere distribuito in ragione di una copia per ogni fabbrica interessata.
17 – I concordati verranno così discussi nella assemblea dei Commissari e avranno diritto al voto sul concordato anche i Commissari inscritti in Organizzazione diversa da quella che ha condotto l’agitazione. In seno alla assemblea di categoria, i Commissari non hanno però diritto di critica agli uomini e ai sistemi di un Sindacato che non è il loro.
18 – Tutti i Commissari riuniti in assemblea di categoria hanno invece il diritto di discutere e criticare i sistemi di quei Sindacati che non si mantengono sulle direttive della lotta di classe.
I compiti dei Commissari nella fabbrica
1 – Il compito più importante e più delicato del Commissario, è nell’interno della fabbrica. Egli deve essere sempre l’interprete fedele dei sentimenti dei compagni di fronte ai rappresentanti dell’autorità padronale e in seno al Consiglio.
È dal reparto che egli deve ricevere il potere, il quale consiste nella solidarietà con cui i suoi compagni sostengono i suoi atti, e stanno disciplinati ai suoi consigli: solidarietà e disciplina che sono solo vere quando i suoi elettori Io riconoscono come genuino rappresentante dei loro sentimenti.
2 – I Commissari lavorano. L’affermazione del loro potere nella fabbrica deve limitarsi in questo senso, a ottenere che essi possano solo sospendere il lavoro in circostanze determinate e che richiedono la loro presenza fuori del reparto.
3 – La funzione del Commissario durante il lavoro può riassumersi nel controllo.
Egli deve controllare:
a) per l’esatta applicazione dei vigenti patti di lavoro e per risolvere le controversie che dovessero sorgere tra la maestranza del reparto e i rappresentanti della Direzione,
b) per la difesa degli interessi e dei sentimenti personali dei lavoratori in caso di abuso di potere da parte dei capi, per la loro incapacità o ingiustizia nel valutare il lavoro. In caso di trasformazione dei processi di lavoro o in caso di crisi della produzione sul mercato,
c) Per mantenere l’ordine del lavoro contro le provocazioni padronali, e le male opere di dissidenti alla volontà delle maggioranze,
d) per conoscere in modo preciso: 1) il valore del capitale impegnato nel proprio reparto; 2) il rendimento del proprio reparto in rapporto a tutte le spese note; 3) l’aumento di rendimento che si può ottenere,
e) per impedire comunque alienazioni da parte dei capitalisti del capitale investito in immobili nella fabbrica.
4 – Il Commissario deve studiare e spingere i compagni a studiare i sistemi borghesi di produzione e i processi di lavorazione, incitando la critica e le proposte di innovazione atte a facilitare il lavoro accelerando la produzione. Devesi radicare nell’animo di tutti che l’eguaglianza comunista non si potrà ottenere che attraverso un’intensa produzione, e che il benessere può essere dato non dal disordine della produzione o dall’attenuazione della disciplina del lavoro, ma bensì da una migliore e più equa distribuzione dei compiti sociali e dei frutti della società stessa, ottenuta con l’obbligatorietà del lavoro e l’uguaglianza delle mercedi.
5 – A norma delle suddette ragioni i Commissari dovranno studiare le innovazioni tecniche interne proposte dalla Direzione e non pronunciarsi, se non dopo averle discusse con i compagni, invitandoli ad accettarle, se esse pur riuscendo di temporaneo danno agli operai, importano pure sacrifici da parte dell’industriale e assicurano di riuscire utili ai processi di produzione. Devono quindi premere sulla Direzione perché applichi integralmente le leggi sugli infortuni e sull’igiene, migliorando i locali, fornendoli del necessario conforto.
Per le scuole operaie
6 – Al Consiglio spetta di organizzare nel seno della fabbrica, una scuola che raccolga tutti gli operai volonterosi di perfezionarsi nella loro capacità professionale, trovando nel seno della fabbrica stessa i maestri capaci, ottenendo dalla Direzione locali e mezzi.
7 – Spetta pure al Consiglio di imporre alla Direzione un sistema organico di educazione degli apprendisti sorvegliando per la difesa dei loro interessi.
8 – Il Consiglio dovrà pure intervenire nell’assegnazione delle funzioni superiori agli operai, per smascherare favoritismi e denunciarli come mezzi di lotta di classe impiegati dai padroni.
9 – I Commissari di reparto indifferenti o arretrati, devono essere scossi con frequenti elezioni e referendum. Tutti i Commissari hanno obbligo di indire frequenti referendum nei loro reparti su questioni sociali e tecniche e tenere frequenti comizi per spiegare i principi e consigli emanati dagli organi proletari.
10 – Nessun Consiglio ha il diritto di rompere un concordato di lavoro senza aver prima ottenuta l’approvazione dell’assemblea dei Commissari di categoria e per essa del Comitato Esecutivo della Sezione.
11 – Quando le controversie di un reparto con la Direzione non sono state composte dal Commissario, o assumono carattere di principio, o son dovute a contrasto di interessi fra reparti, il Commissario deve esporre immediatamente il caso all’ufficio del Commissario di fabbrica. Per tutto il periodo della controversia esso è dispensato dal lavoro.
Comm. Esec. d’officina
Nomina, mansioni, poteri
1 – Il Consiglio di Officina nomina per l’esecuzione delle deliberazioni prese, e per trattare con la Direzione, un proporzionato numero di Commissari che costituiscono il Commissariato Esecutivo d’officina. Esso sostituisce nel valore l’antica Commissione Interna in luogo della quale deve essere riconosciuto dalla direzione della fabbrica.
2 – La proporzionalità e le norme di elezione saranno fissate dai singoli Consigli e dall’assemblea dei Commissari.
3 – Un numero fisso di membri delegati del Commissariato sarà dispensato dal lavoro per il periodo della carica, e delegato in permanenza nell’apposito ufficio del Commissariato Esecutivo per raccogliere i reclami dei Commissari, esaminarli, respingerli o favorirli, appoggiandoli con il potere in essi raccolto dalla forza di tutta la fabbrica.
4 – I delegati del Commissariato devono sovraintendere agli abboccamenti dei Segretari dei Sindacati con gli organi padronali della fabbrica.
5 – Ogni sera i membri del Commissariato sono chiamati a giudicare della situazione di fabbrica e del lavoro compiuto dei loro compagni.
6 – I delegati del C.E. dovranno favorire con tutti i mezzi l’opera di controllo, studio, e propaganda svolta dai Commissari, incitando e forzando i tardi e accusando dinanzi al Consiglio gli inetti e gli incapaci.
7 – I membri del C.E. possono rimanere in carica continuamente, tutta la durata del Consiglio: rimangono in carica durante le elezioni e per il periodo successivo per consegnare i poteri e le pratiche al Commissariato subentrante.
I membri che scadono nella fiducia dei Commissari per voto del Consiglio, scadono automaticamente dal loro mandato.
8 – Il C.E. e la Direzione hanno uguali diritti di affiggere comunicazioni nell’officina.
9 – II C.E. deve assicurare la libera distribuzione dei giornali nell’interno dell’officina, nelle ore di sosta del lavoro.
10 – Il C.E. deve cercare di pubblicare un bollettino quindicinale di fabbrica avente lo scopo di raccogliere le statistiche atte ad approfondire la conoscenza degli operai sulla vita della fabbrica, spiegare il lavoro compiuto dal C.E. e dal Consiglio di fabbrica, raccogliere dai giornali di categoria le notizie riguardanti la fabbrica, ecc..
Se la fabbrica è troppo piccola si unirà con altre fabbriche dello stesso ramo industriale.
11 – Il C.E. deve pure cercare di formare una cassa sociale e di risparmio di fabbrica, per impiantare una cooperativa a refettorio di fabbrica, alleata all’Alleanza Cooperativa locale.
12 – Il C.E. dovrà tenere aggiornato un diario dei propri lavori da sottoporre settimanalmente all’approvazione del Consiglio.
13 – Il C.E. dividerà fra i membri e i Commissari compiti di propaganda e di studio.
14 – Il Consiglio di fabbrica dovrà essere convocato dal C.E. possibilmente ogni settimana (sabato inglese) per udire la relazione del C.E., esporre la situazione e Io spirito dell’officina, consigliare al C.E. le direttive per il potere e decidere in merito a interessi esterni della fabbrica o della categoria.
In casi eccezionali può essere riunito giornalmente.
Pubblicazioni, avvisi, resoconti, convocazioni
L’assemblea dei Commissari di Torino delibera: di riconoscere il giornale «Avanti!» come il solo quotidiano politico della regione e da esso ottenere il posto per la pubblicazione di avvisi, resoconti, e convocazioni di Commissari. Diffida la pubblicazione di altri quotidiani sperperanti i mezzi sociali.
2 – Delibera inoltre di chiedere la pubblicazione di articoli di propaganda dei nuovi concetti a tutte le pubblicazioni periodiche proletarie. Le risposte dei periodici all’inchiesta dei Commissari dovranno essere lette nella prossima assemblea.