Partito Comunista Internazionale

STATUTO E REGOLAMENTO del Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna

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Supplemento al n. 16 dell’ “Avanti!…”, 6 settembre 1881

1°. Il Partito socialista rivoluzionario di Romagna si compone di tutte quelle Società e di tutti quegl’individui, che accettano i principii generali di socialismo rivoluzionario moderno, e s’adoperano, secondo le loro forze e i loro mezzi, a propagarli e ad attuarli.

2°. Il Partito stesso lascia la più ampia libertà alle associazioni e agl’individui nella scelta delle speciali teorie sociologiche, onde si dirigono, nonché nell’adozione della loro particolare condotta pratica; ma non possono far parte del Partito quelle società e quegl’individui, che non accettano il Programma generale suesposto.

3°. Le Società, componenti il Partito, sono autonome in tutto ciò che si riferisce al loro svolgimento interno, all’ammissione dei Soci, all’interna amministrazione, e così via; sono autonome, altresì, in tutte quelle manifestazioni ed atti pubblici che si rendono necessari nelle singole località; ma sono vincolate alle altre associazioni, componenti il Partito, in tutto ciò che concerne il Partito intero.

4°. Sebbene le varie associazioni e le varie località godano della più ampia autonomia, pure vien loro raccomandato di costituirsi in modo che le varie condizioni, le varie aspirazioni e i vari interessi dei Soci abbiano nelle associazioni, di cui fan parte, i loro organi naturali. Così in quelle località, ove la cosa è possibile, vengono raccomandate le unioni e le federazioni di mestieri, ovvero le unioni e le federazioni per rioni o quartieri delle città, le istituzioni di Circoli di studi sociali, e così via.
Le varie località possono, altresì, federarsi sia per circondario, sia per provincia, quando ciò riesca utile.
Cura speciale dev’essere posta alla propagazione del Socialismo nelle campagne e alla federazione delle società di campagnoli fra di loro.
Alle società locali si raccomanda, altresì, l’istituzione di società operaie ed antireligiose, di circoli operai, di biblioteche socialistiche circolanti, di conferenze e di letture pubbliche e così via.

5°. La rappresentanza del partito è affidata ad una Commissione federale, composta di 7 membri, 3 dei quali, domiciliati in una sola località, costituiscono la Commissione di Corrispondenza, gli altri 4, domiciliati in località diverse, surrogano la Commissione di corrispondenza, ogni qual volta, per un accidente qualsiasi, sia per arresto, sia per altro, essa venga a mancare: nel qual caso, i 4 membri restanti convocano un Congresso del Partito per la rielezione della Commissione; quando anche uno solo dei membri della Commissione rimanga illeso, ha diritto a prendere su di sé l’ufficio di corrispondenza ed a convocare il Congresso del Partito.

6°. Oggetto della Commissione di corrispondenza è quello di dare alle singole associazioni e agl’individui, che ne la richiedono, tutti gli schiarimenti di sua competenza; essa promuoverà, altresì, la formazione di nuove società e l’adesione delle società, già esistenti, al Partito; riscuoterà le tasse federali, curerà le pubblicazioni del Partito, convocherà i Congressi, e così via.
Essa avrà riunioni regolari, alle quali interverranno tutti e 7 i membri nominati, responsabili collettivamente degli atti della Commissione.

7°. I Congressi ordinari del Partito hanno luogo ogni 6 mesi.
Ufficio dei Congressi è quello di discutere e di sciogliere i quesiti, che le varie associazioni faranno porre all’Ordine del giorno della Commissione di corrispondenza, di eleggere la Commissione federale, nonché i Rappresentanti ai Congressi nazionali e internazionali, di fissare la sede dei prossimi Congressi, di constatare il movimento del Partito, di modificare e di fissarne la condotta temporanea, di prendere, in fine, tutti quei provvedimenti che saran riputati necessari.

8°. Oltre ai Congressi ordinari, possono aver luogo, in ogni tempo, congressi straordinari. Il convocarli spetta alla Commissione federale, la quale, invitandovi le associazioni componenti il Partito, indicherà il quesito, o i quesiti, la cui discussione rese necessaria la convocazione di un Congresso, e sarà responsabile della convocazione stessa dinanzi al Congresso convocato.
Congressi straordinari avranno luogo, altresì, ogni qualvolta 10 associazioni, componenti il Partito, ne facciano proposta alla Commissione federale: nel qual caso, le associazioni stesse indicheranno chiaramente la ragione, per cui vogliono convocato un Congresso.

9°. Il Partito si metterà in relazione con tutte quelle Società, italiane od estere, che hanno oggetti identici a’ suoi.
Esso si farà rappresentare a tutti quei Congressi nazionali ed internazionali, che avranno per oggetto l’unione delle forze socialistiche e rivoluzionarie. Occorrendo tali Congressi, la Commissione di corrispondenza ne farà avvisate le singole associazioni, comunicando loro i quesiti da trattare, e convocandole all’oggetto di nominare i loro Rappresentanti, e di dar loro Mandato imperativo.

10°. Il Partito stesso promuoverà la costituzione di un Partito socialista rivoluzionario italiano, ove si fondano tutte le varie attività socialistiche e rivoluzionarie d’Italia. A quest’oggetto, la Commissione di corrispondenza si metterà in relazione con tutte le Società socialistiche esistenti in Italia.
Promuoverà altresì la costituzione di tutte quelle società, che possono contribuire al miglioramento economico, politico, intellettuale e morale delle classi popolari.

11°. La tassa federale obbligatoria, da pagarsi alla Commissione federale da ogni Società componente il Partito, è di 5 cent. mensili per socio. Del pagamento di questa tassa, sono responsabili le società collettivamente.
Il prodotto delle quote sborsate dalle singole società servirà a sostenere le spese di corrispondenza, a dar soccorsi ai Soci perseguitati, o a quelli, che, per casi urgenti, debbono allontanarsi dal loro paese, nonché a sostenere quelle spese di propaganda e di stampa, che dalla Commissione federale saranno reputate necessarie. Delle spese incontrate, la Commissione stessa è responsabile al Congresso. Occorrendo spese straordinarie urgenti, la Commissione federale si rivolgerà alle singole associazioni.

12°. Alle singole associazioni si raccomanda vivamente di mantenere una Corrispondenza regolare, tanto fra di loro, quanto con la Commissione di corrispondenza, di promuovere visite fraterne dei soci di un luogo ai soci di un altro, e così via.
Quando, poi, occorra che un socio debba allontanarsi dal proprio paese, e voglia essere raccomandato alla società del paese, ove si reca, egli dee recar seco una lettera bollata della società, a cui apparteneva.
Per ciò, si raccomanda alle associazioni di aver un bollo. Si raccomanda loro, altresì, di non rilasciar commendatizie per soccorsi se non a que’ soci, che sono veramente costretti ad allontanarsi dal loro paese.

13°. Il Partito non ha organo officiale. I suoi atti saranno pubblicati dai giornali socialistici, o saranno divulgati per mezzo di fogli volanti, e porteranno l’intestazione di: Partito socialista rivoluzionario di Romagna.
La Commissione federale è responsabile di queste pubblicazioni.

14°. Se un’associazione contravvenga sia al Programma, sia al Regolamento, che ha accettato, o manchi alla solidarietà, o faccia atti dannosi al Partito, la Commissione federale ne darà rapporto alle singole associazioni. Occorrendo, potrà convocare un Congresso.
Viceversa, ogni associazione potrà liberamente accusare la Commissione federale, quando questa manchi a’ propri doveri; e, se 10 associazioni si trovino d’accordo, un Congresso dovrà essere chiamato per giudicare la Commissione.

15°. Il Programma, lo Statuto e il Regolamento del Partito non possono essere modificati se non dai Congressi – a maggioranza di voti.

La Commissione.