Partito Comunista Internazionale

Le leggi speciali contro il proletariato

Categorie: Democratism, Fascism

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La riforma della legge Reale sulla quale si trovarono uniti tutti i partiti dell’accordo a cinque, la legge contro il terrorismo, varata per il rapimento Moro con decreto legge del governo, sempre con il pieno appoggio di tutti i partiti della maggioranza, le nuove “leggi speciali” e le ancora più speciali proposte di legge costituiscono un ulteriore rafforzamento dello Stato borghese ed hanno una funzione esclusivamente anticomunista ed antiproletaria. L’azione dei gruppi terroristici, le manifestazioni violente, gli scontri tra gruppi estremisti ed ora il ritorno dei bombardieri neri, forniscono alla borghesia il pretesto per perfezionare le sue leggi, per renderle atte al piano di controrivoluzione preventiva, che rappresenta una carta in mano alle classi sfruttatrici di fronte ad una situazione economica e sociale che si fa ogni giorno più critica per il regime. Vediamo ora, dal 1974 in poi, quali siano stati i cambiamenti in questo senso.

Fermo di polizia: Prima dell’entrata in vigore della legge Reale, la polizia poteva fermare, in caso di pericolo di fuga, le persone gravemente indiziate di reati per i quali è obbligatorio il mandato di cattura, ora possono fermare le persone «nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore a 6 anni di reclusione, oppure per delitti concernenti le armi». Grazie all’art. 7 del D.L. 15.12.79 la polizia deve dare notizia del fermo al magistrato non più «immediatamente», ma solo «senza ritardo e comunque entro le 48 ore». Il fermato può essere trattenuto non più «per il tempo necessario per i primi accertamenti», inoltre il risultato delle sommarie indagini non debbono più essere comunicate al giudice assieme ai motivi per i quali il fermo è stato effettuato, nelle prime 48 ore, ma nelle 48 ore successive alla comunicazione del fermo e quindi siamo alle 96 ore dal fermo stesso. L’art.11 del D.L. 59/78 prevede il potere dalla polizia di fermare, indipendentemente da indizi per reati gravi, le persone che rifiutino di dichiarare le proprie generalità e di trattenerle non oltre le 24 ore. Questo fermo è possibile anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere false le generalità fornite dal fermato o documenti da esso esibiti. Commenta il giudice Antonio Bevere: «Una vecchia patente o una scolorita carta di identità può quindi tradursi nella privazione della libertà personale per 24 ore» (A. Bevere, Siamo ancora il paese più libero del mondo?).

Perquisizioni: L’art. 4 della legge Reale prevede che può essere perquisito dalla polizia chiunque il cui atteggiamento o la cui presenza «in relazione a specifiche e concrete circostanze del tempo e del luogo non appaiono giustificabili». Questo potere ha recentemente ricevuto una ulteriore estensione in virtù dell’art. 9 del D.L. 625/79. Gli ufficiali di polizia giudiziaria nel caso di «particolare necessità ed urgenza», anche di propria iniziativa, cioè senza l’autorizzazione del magistrato, possono disporre perquisizioni di interi edifici o blocchi di edifici eventualmente sospendendo la circolazione di persone e veicoli nelle aree interessate. Il potere di perquisizione domiciliare senza autorizzazione del magistrato, già previsto dal I comma dell’art. 224 del codice di procedura penale, diventa praticamente illimitato sino a sfociare in veri e propri rastrellamenti.

Uso delle armi: Con queste norme sono stati ufficialmente ampliati i poteri della polizia di usare le armi. «In realtà queste norme, grazie specialmente alla promessa di impunità dal processo e dalla pena per gli agenti di polizia, hanno lasciato un tacito invito per questi ultimi ad usare le armi in maniera indiscriminata e a disporre in maniera incontrollata della incolumità dei cittadini» (A.Bevere, cit.). Infatti l’art. 12 del D.L. 625/79 dice testualmente: «le eventuali misure restrittive della libertà personale nei confronti dell’indiziato o dell’imputato sono eseguite in caserma». Questo articolo è stato poi cambiato come segue: «per reati commessi da ufficiali ed agenti della P.S. per causa di servizio le eventuali misure restrittive della libertà personale possono essere eseguite in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare» (Legge n. 15/80). Come si vede cambia la forma che precedentemente era espressa in modo estremamente sfacciato, ma la sostanza rimane la medesima.

Il D.L. 21.3.78 n.59 ha reintrodotto l’interrogatorio di polizia anche in assenza del difensore per chi è stato fermato o arrestato.

Inasprimento delle pene: L’art. 1 del D.L. 625/79 prevede un aggravante speciale quando i reati siano commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. L’aumento della pena è fissato nella metà e «le circostanze attenuanti (…) non possono essere ritenute equivalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti».

L’art. 2 introduce il reato di «attentato alla vita e all’incolumità delle persone per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico», aggravato quando sia rivolto contro persona dell’apparato statale (polizia, magistratura, uomini politici, ecc.).

L’art.3 introduce la figura del reato di «associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico». Questa norma punisce non tanto chi compie atti, ma chi si associa per fini ritenuti eversivi, con la pena di reclusione dai 4 agli 8 anni.

Carcerazione preventiva: L’orientamento è quello di fare della carcerazione preventiva (che attualmente rappresenta la condizione di circa 2/3 della popolazione carceraria) un normale strumento della anticipazione della pena, indipendentemente da una sentenza di condanna definitiva.

Il prolungamento dei termini di carcerazione preventiva è cominciato con la legge n.99 del 1974, è seguita la legge Reale, la legge del 7.6.1977 ed infine con l’art.10 del D.L. 625/79 si aumenta di 1/3 la sua durata per i reati di terrorismo ed eversione dell’ordinamento democratico. Questa disposizione consente che un imputato possa subire una carcerazione preventiva fino a 2 anni ed 8 mesi nella fase istruttoria, fino a 5 anni e 4 mesi prima che sia pronunciata la sentenza di condanna nel dibattimento di I grado, e fino a 10 anni e 8 mesi prima che arrivi la sentenza definitiva.

L’art.11 dello stesso D.L. prevede l’applicazione del prolungamento dei termini preventivi anche per i procedimenti già in corso alla data dell’entrata in vigore della legge. Come si vede la repubblica democratica ha superato anche il codice fascista del 1930 dove di legge: «All’imputato, che si trovi in stato di custodia preventiva nel momento in cui il nuovo codice entra in vigore, si applicano le condizioni del codice abrogato, in quanto siano più favorevoli. Questa disposizione non è motivata soltanto dall’equità, ma anche da ragioni giuridiche. Infatti le norme del codice di procedura penale che dispongono sulla libertà personale dell’imputato hanno carattere restrittivo e debbono soggiacere ai criteri di diritto penale materiale e di ogni altra legge che restringa il libero esercizio di diritti, e non a quelli del diritto penale processuale».

Di questo sorpasso democratico sul fascismo il primo a gioirne è stato certamente il PCI che chiedeva l’aumento dei termini di carcerazione preventiva perché i magistrati non rimanessero vittime del ricatto del tempo.

Per reati di terrorismo ecc. è vietata la concessione della libertà provvisoria. La legge Reale prevede la punizione dei sospetti (di compiere atti preparatori) con il confino. Nel 77 sono entrati in vigore i carceri speciali senza che una legge, un decreto od un regolamento li abbia istituti.

Quando nel febbraio del 1923 migliaia di comunisti italiani furono arrestati fu molto facile al partito prendere la seguente posizione:

«comprenderemmo benissimo che il fascismo si sbarazzasse dei suoi avversari e prendesse provvedimenti dittatoriali contro di noi. Esso ha perfettamente ragione di giudicarci e condannarci, perché siamo comunisti e perché il nostro scopo è l’abbattimento del governo esistente mediante azione rivoluzionaria; però, dal punto di vista giuridico ciò che noi facciamo non è proibito. Sono bensì vietate altre cose, ma voi non possedete nessuna prova della sedicente congiura, della presunta associazione a delinquere su cui poggia la vostra accusa. Non solo abbiamo mantenuto questo punto di vista, ma in forza di esso siamo stati assolti dai tribunali perché era assolutamente impossibile condannarci in base alle leggi vigenti» (Rapporto sul fascismo al V congresso dell’Internazionale).

Non solo i comunisti, in faccia a Mussolini, potevano fare pubblica esposizione dei loro intenti rivoluzionari e venire assolti perché ancora esisteva un codice penale estremamente liberale che lasciava aperte molte possibilità soprattutto nel campo dei reati politici e di opinione, ma in tribunale potevano perfino beffarsi della impotenza della legge:

«La storia insegna ed ammonisce che la prevenzione contro i moti rivoluzionari si realizza non con i codici applicabili ai reati comuni, ma con misure e leggi di eccezione, che perseguono quanto la legge comune tollera e consente in materia di attività politica dei cittadini. Se, per scongiurare un movimento rivoluzionario, si attendesse di raccogliere prima gli estremi della prova del complotto, obiettivamente parlando, si agirebbe in modo troppo lento per il disarmo di un avversario alla vigilia dell’azione. Non è un paradosso concludere che se c’è il processo il complotto non c’è» (Il processo ai comunisti italiani 1923).

La borghesia ha imparato bene la lezione e con le leggi speciali di Mussolini prima e dell’antifascista repubblica poi, basa tutta la sua forza repressiva non su prove, ma su sospetti. L’attuale sistema punitivo trova il suo presupposto non nella consumazione di un fatto che costituisca reato, ma nel sospetto che esso stia per essere compiuto.

I cosiddetti atti preparatori legittimano l’arresto provvisorio da parte della polizia, quando «si palesi la necessità e l’urgenza di verificare la fondatezza di indizi relativi alla preparazione» dei delitti previsti dagli articoli precedenti (Art.22 del Disegno Legge n.1798 del 1977).

Secondo le attuali disposizioni e le proposte di legge, in particolare quella Andreotti-Cossiga-Bonifacio, il potere dello Stato diviene del tutto discrezionale e non diretto a punire fatti commessi, ma l’atteggiamento ritenuto potenzialmente criminoso.

Accanto all’apparato repressivo dello Stato esiste, anche se meno noto, ma non per questo meno efficiente, un corpo di polizia privata al servizio degli interessi capitalistici. Nel 1972 in Italia c’erano 20.000 poliziotti privati, nel 79 sono arrivati a 87.500. La loro ripartizione è molto eloquente: di essi 23.000 dipendono da istituti privati, 3.000 da consociazioni di proprietari, 1.500 (investigatori) da aziende private, 60.000 da fabbriche ed enti pubblici (La Repubblica 20.2.1979). Ma questa è solo una parte del fenomeno perché vigili urbani, carabinieri, poliziotti fanno il doppio lavoro, impiegando il loro tempo libero presso agenzie private. Il 14 ottobre 1977, il pretore La Valle dichiarava al Corriere della Sera che «i pubblici ufficiali fanno i detectives al servizio delle agenzie, costituendo una rete spionistica che copre il paese con gangli in tutti i comuni».

L’affare ha assunto tali proporzioni da richiamare anche il capitale straniero, cosa che scandalizzò il PCI tanto da spingerlo a fare una interrogazione parlamentare. I processi sullo spionaggio Fiat, Alfa Romeo, ecc., la rete spionistica citata dal pretore La Valle «dimostrano – dice il giudice Bevere – che sia i colossi dell’industria pubblica e privata, sia le piccole aziende industriali e commerciali possono facilmente accedere ad una illegale ’banca di dati’ e accertare le opinioni politiche e religiose e finanche le abitudini sessuali dei lavoratori».

La borghesia sa che la ribellione operaia scoppierà e che questo pericolo aumenta con l’avanzare della crisi economica. Al verificarsi della insurrezione non serviranno più né leggi speciali, né tribunali, la giustizia si amministrerà con le armi, però leggi speciali e tribunali altrettanto speciali possono servire nel tentativo di stroncare sul nascere l’organizzazione della guida rivoluzionaria e la rinascita di genuini sindacati di classe. Le attuali leggi tendono infatti a colpire gli atti preparatori. Cosciente di questo il capitalismo vuole attaccare prima di essere attaccato; questo è il senso delle misure antiterroriste varate in questi ultimi anni dai partiti della destra e della sinistra borghese. Questo spiega perché appena tacciono i mitra dei terroristi “rossi” riprendono ad esplodere puntualmente le bombe dei “neri” che, colpendo nel mucchio, danno la possibilità ai rinnegati del comunismo di vomitare sulla classe operaia tutta la loro sozzura collaborazionista ed interclassista.

Le ragioni di questa “svolta” repressiva sono le conseguenze del deteriorarsi dell’equilibrio economico capitalistico e non il contrario.

La crisi capitalista (che, come affermiamo, non è il prodotto del malgoverno di questo o quel partito, ma un elemento ciclico del sistema di produzione capitalistico fondato sullo sfruttamento) fa saltare tutti gli equilibri precedenti e rischia di mettere in crisi la pace fra le classi, che consente tutte quelle libertà democratiche dei tempi d’oro. Il capitalismo ha bisogno di poter imporre ai lavoratori sempre più pesanti sacrifici: licenziamenti in massa, super sfruttamento per chi resta alla produzione, fino ad una terza guerra mondiale che già si sente nell’aria.

E’ vero che la crisi non coinvolge soltanto la classe operaia, che in una forma o nell’altra ne vengono tutti colpiti ed in modo particolare la piccola borghesia (il cui schiacciamento, essendo un settore meno importante per il capitale, anticipa sempre quello del proletariato) che produce forme di ribellismo anche molto radicale. E’ vero però che l’unico strato sociale a cui la borghesia guarda con paura è la classe operaia, perché è la sola capace di abbattere l’attuale ordinamento economico-sociale. Per ora il pericolo di un messa in discussione della società borghese, del rifiuto dello sfruttamento, o di una rivolta proletaria è ancora lontano; la classe operaia accetta ancora supina queste manovre statali senza riuscire a vedere che tutti i provvedimenti in “difesa dell’ordinamento democratico” sono attacchi contro la classe proletaria, contro le sue organizzazioni ed il suo partito.

Ma tutta questa manovra antiproletaria non potrebbe passare così facilmente senza l’incondizionato appoggio dei capi traditori delle organizzazioni economiche e politiche. Gli opportunisti ed i bonzi sindacali imbastiscono tutte le loro campagne propagandistiche per dimostrare agli operai che tutti i loro mali derivano da un manipolo di terroristi. Non sono più i padroni a ridurre alla fame gli operai, a scacciarli dai loro posti di lavoro e dalle case; bensì i “messi di morte e di sventura“. La salvezza per la classe lavoratrice sarebbe quindi possibile solo collaborando con lo Stato, con i padroni e sottoponendosi passivamente alle loro esigenze. Così chiedono forti aumenti dei contingenti di polizia, migliori paghe per i “lavoratori in divisa”, che “rischiamo la pelle” (dimenticando che ogni anno nella nostra democratica Italia vi sono più di 4.000 morti sul lavoro). Gli operai sono chiamati a collaborare con lo Stato, a denunciare tutti coloro che osano ribellarsi a questo fradicio regime. La caccia al terrorista diventa la caccia al rivoluzionario, all’operaio combattivo che lotta contro la politica delle centrali sindacali. I bonzi sindacali e i capi dei falsi partiti operai invitano i lavoratori a farsi spie e delatori nelle fabbriche, nelle strade, nelle famiglie.

E’ Lama che dalle colonne dell’Unità lancia questo appello. In assemblea alla Face-Standard, nel marzo 78, i rappresentanti del PCI proposero la costituzione nelle fabbriche di squadre di vigilanza antiterrorismo, denominandole Gruppi di Studio sul Terrorismo. Scopo di questi organismi doveva essere quello di: «schedare i lavoratori dell’azienda (…) per individuare i terroristi e coloro che direttamente o indirettamente li appoggiano, o coloro che comunque non ne segnalano l’attività» (La Repubblica, 24.3.1978).

Le minacce e le espulsioni dal sindacato dei lavoratori che non partecipino alla manifestazioni antiterrorismo, i questionari delatorii distribuiti in Piemonte si inquadrano perfettamente in questo piano di terrorismo nei confronti dei lavoratori. E, con una “onestà” che nemmeno i fascisti si possono permettere, il piccista Pecchioli dice che: «bisogna individuare alcuni obiettivi delicati e presidiarli con reparti dell’esercito particolarmente addestrati, e con questo – dice Pecchioli – penso soprattutto alle fabbriche» (La Repubblica, 13.12.79).

E’ quindi più che chiaro come tutti i mezzi usati dallo Stato borghese servano non tanto a combattere il terrorismo, quanto per soffocare il proletariato e per schiacciare sul nascere ogni movimento di classe. La borghesia, da un capo all’altro del suo schieramento politico, speculando su qualche cadavere illustre, appronta leggi ed armi sempre più perfette per colpire i suoi nemici e difendersi dal terrore.

Ma, il terrore per il capitalismo sono i milioni di operai delle grandi industrie.

E’ per combattere loro che la borghesia, il suo Stato, i suoi servi devono dimostrare tutta la loro potenza, la loro capillare organizzazione, la possibilità che essi hanno di colpire quando, chi e dove vogliono. Questo è il terrore diffuso adottato dallo Stato del capitale perché la classe operaia desista da ogni tipo di ribellione.

La classe operaia, perciò, non ha da manifestare solidarietà alcuna con il regime dei suoi sfruttatori, non ha da piangere i morti del suo nemico, non ha nulla da condividere con lo Stato della borghesia. Essa ha soltanto e soprattutto da riconquistare la sua indipendenza di classe, i suoi sindacati rossi, il suo partito politico: il Partito Comunista della Rivoluzione Proletaria.

La violenza non è un punto di vista, un’opinione, né tanto meno una ideologia, ma il modo estremo del manifestarsi della forza nel campo sociale. I panegirici contro la violenza, non a caso, si risolvono in altrettanta violenza di segno opposto. Allora, non è solo necessario prendere atto di questa necessità, ma che essa affonda le sue radici negli interessi di classi irriducibilmente contrapposte. Milioni di disoccupati; sottoccupati, precari, milioni di proletari al limite della sussistenza, con un domani incerto, insicuro, il tessuto economico mondiale in via di sfaldamento, una pressione economica, sociale e politica dello Stato e delle classi ricche in crescente aumento: sono queste determinazioni materiali che generano l’urto violento e non la criminalità innata di alcuni individui.

Il regime democratico borghese annuncia di voler riportare ordine in questo “caos”, di cui è al tempo stesso rappresentante e responsabile. E’ ancora una menzogna. L’”ordine” della classe dominante, l’”ordine” che genera violenza e terrore perché produce e riproduce le ragioni del conflitto tra le classi, non può che essere l’ordine della borghesia ribadito contro il proletariato. Un altro ordine sociale deve soppiantare quello della classe dominante: l’ordine comunista fondato sulla dittatura del proletariato.